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Corte d'Appello di Bologna > Specificità dei motivi di appello
Data: 21/03/2003
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 605/02
Parti: Ifico srl / Lombardi
ATTO D'APPELLO - SPECIFICITA' DEI MOTIVI CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA IMPUGNATA: CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'. - BENEFICI PENSIONISTICI DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA: INPS e INAIL - RESPONSABILITA' SOLIDALE IN CASO DI SOCCOMBENZA: SU


Nel corso del giudizio di primo grado di una causa relativa all'accertamento di esposizione ad amianto per un periodo superiore a dieci anni ai fini dei benefici pensionistici previsti per legge (in particolare veniva richiesta la riliquidazione della pensione in godimento) l'INAIL, riconosceva la sussistenza dei requisiti richiesti e conseguentemente veniva dichiarata cessata la materia del contendere e condannato l'INAIL al pagamento delle spese legali. L'INAIL proponeva appello, ribadendo con i primi due motivi le argomentazioni già esposte in primo grado secondo cui l'unico soggetto legittimato passivo dovrebbe essere l'INPS in quanto ente previdenziale erogatore della prestazione pensionistica soggetta a rivalutazione, ma senza correlare i motivi d'appello alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha considerato per questa ragione inammissibili i motivi in quanto non specifici: "tale specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Pertanto alla parte volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice". Richiamando i precedenti della Corte di Cassazione in materia (Cass. S.U. n. 16/2000; Cass. n. 3805/98; 8297/97; 7524/97; 6893/97; 1599/97; 6066/95) i giudici dell'appello hanno individuato nell'inosservanza di questi principi una nullità, che determina l'inammissibilità del gravame. Con il terzo motivo l'INAIL lamentava di essere stato condannato alle spese legali, ma la Corte respingeva l'appello anche sotto questo profilo, evidenziando che il lavoratore era stato costretto ad attivare il procedimento giudiziario per ottenere il soddisfacimento del suo diritto dopo aver invano preventivamente attivato il procedimento amministrativo. I giudici di secondo grado accoglievano invece l'appello incidentale di quest'ultimo nei confronti dell'INPS, riconoscendo - sul presupposto della ormai pacifica legittimazione passiva di tale Istituto (v. da ultimo Cass. n. 2677/02) - la sua soccombenza virtuale e la conseguente responsabilità solidale con l'INAIL rispetto alla pronuncia di condanna alle spese